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Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Cass. n. 13873/2020

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto - Fattispecie.

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'evento dannoso non ascrivibile all'omissione di un commercialista, consistita nell'avere mancato di sottoscrivere i ricorsi dinanzi la CTP, ma riconducibile alla decisione, presa in autonomia dagli amministratori e dai soci di una s.a.s., di non impugnare in cassazione l'esito sfavorevole dell'iniziativa giudiziale presso la CTR).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020 (Rv. 658305 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236

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2020