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Dirigenza medica e veterinaria – Cass. n. 6493/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo - ferie annuali - Dirigenza medica e veterinaria - Art. 21, comma 13, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Ferie non fruite alla cessazione del rapporto - Diritto al pagamento - Condizioni.

L'art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle stesse, sancito dall'art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6493 del 09/03/2021 (Rv. 660686 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2109