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Imprenditore dichiarato fallito – Cass. n. 4897/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - Imprenditore dichiarato fallito - Trasferimento d'azienda e cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario in data anteriore al fallimento del cedente e all'istanza di ammissione al passivo - Contestazione dell'INPS circa la spettanza del credito - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta; inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 21. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4897 del 23/02/2021 (Rv. 660621 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120