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Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento – Cass. n. 41271/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso - Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento - Annullamento per violenza morale - Condizioni - Inesistenza del diritto di recesso del datore di lavoro - Onere della prova - A carico del lavoratore.

 

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 41271 del 22/12/2021 (Rv. 663356 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1438, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

41271

2021