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Criteri di scelta individuati nei contratti collettivi – Cass. n. 10119/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Criteri di scelta individuati nei contratti collettivi - Requisiti - Immanenza ai criteri legali - Sussistenza - Fattispecie.

 

In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi; tali caratteristiche devono considerarsi immanenti ai criteri legali di scelta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'anzianità indicata al citato art. 5 potesse essere riferita anche all'anzianità convenzionale - riconosciuta dal datore in sede di accordo sindacale col dipendente -, essendo tale criterio privo di carattere oggettivo, non applicabile all'intera platea dei lavoratori e implicante valutazioni di carattere discrezionale).

Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10119 del 29/03/2022 (Rv. 664274 - 01)

 

Corte

Cassazione

10119

2022