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Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità – Cass. n. 34968/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità - Azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. - Riparto degli oneri di allegazione e prova - Fattispecie.

 

In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del "superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 (Rv. 666181 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

34968

2022