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Assistenza familiare disabile – Cass. n. 33429/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti - Assistenza familiare disabile - Divieto di trasferimento - Contenuto - Limiti - Fondamento.

 

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, previsto all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, legittimanti la mobilità ma non anche nei casi di soppressione del posto, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l'impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente, o ad altre situazioni di fatto (ad es. l'incompatibilità ambientale) insuscettibili di essere diversamente soddisfatte e ciò in quanto la tutela rafforzata dell'inamovibilità non costituisce un diritto assoluto ma postula, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33429 del 11/11/2022 (Rv. 666023 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103

 

Corte

Cassazione

33429

2022