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Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Cass. n. 33407/2019

Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore - Azione del lavoratore ex art. 1676 c.c. - Risarcimento da licenziamento illegittimo - Esclusione - Fondamento.

L'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto essa riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la "ratio" della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33407 del 17/12/2019 (Rv. 656308 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1676

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cassazione

33407

2019