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Appalto (contratto di) - verifica - collaudo - Cass. n. 10452/2020

Accettazione tacita - Modalità - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia).

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10452 del 03/06/2020 (Rv. 657792 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1665, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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cassazione

10452

2020