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Società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19039 del 11/09/2007

Impugnazione di delibera - Competenza territoriale - Criterio della sede legale - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l'art. 2378, primo comma, cod. civ. (richiamato espressamente dall'art.2486 cod. civ. nel testo anteriore al d.lgs. n.6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19039 del 11/09/2007