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Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - scioglimento - esclusione - ad opera degli altri soci - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18844 del 26/09/2016

Ricorso all'autorità giudiziaria - Presupposti - Società composta da due soli soci - Applicabilità alle società composte da più di due soci - Esclusione - Delibera a maggioranza - Necessità - Esistenza di due gruppi d'interesse omogenei e contrapposti - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3, c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando altrimenti applicazione l'art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti e che il socio da escludere, in virtù del conflitto d'interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull'intero capitale sociale, bensì sulla sola parte che fa capo all'avente diritto al voto.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18844 del 26/09/2016