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Società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - partecipazione dei soci - esclusione del socio – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 19/10/1989

Da parte degli altri soci e degli amministratori - in genere - impiego - lavoro - clausola statutaria - deferimento della controversia ad un collegio di probiviri designati dalla assemblea - scadenza della durata del collegio - competenza del giudice ordinario.*

In tema di opposizione contro la delibera di esclusione del socio da una società cooperativa, qualora una clausola statutaria della società preveda il deferimento delle controversie tra la società ed i soci ad un collegio di probiviri designati dall'assemblea, l'avvenuta scadenza del termine di durata del collegio, sia che si tratti di arbitrato rituale ovvero di arbitrato irrituale, comporta che l'opposizione deve essere proposta davanti al giudice ordinario, in quanto il collegio dei probiviri non può più ritenersi mandatario delle parti, non essendo applicabili, estensivamente o analogicamente, a tale collegio - che è un organo non essenziale ai fini dell'esistenza della società, perché non innestato nella struttura tipica di una determinata figura sociale - la disciplina della prorogatio ex art. 2385 cod. civ., che carattere specifico ed è volta ad assicurare la continuità degli organi amministrativi. Ne' è valida nei confronti dell'ex socio la nomina di un nuovo collegio arbitrale, non potendo il primo partecipare all'assemblea e, soprattutto, provocare la convocazione dell'assemblea e la designazione dei probiviri. ( Conf 5773/84, mass n 437448).*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 19/10/1989