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Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - responsabilita' - azione di responsabilita' - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16314 del 03/07/2017

Individuazione di singoli comportamenti inadempienti - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. - Configurabilità.

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16314 del 03/07/2017