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Societa' - di capitali - societa' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - organi sociali - amministratori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28613 del 07/11/2019 (Rv. 655962 - 01)

Azione ex art. 2394 c.c. - Responsabilità di amministratori e sindaci verso i creditori sociali - Presupposti - Rapporto di causalità tra condotta illegittima degli organi sociali e pregiudizio dei creditori - Insufficienza del patrimonio sociale - Nozione - Fattispecie in tema di responsabilità di amministratori e revisore di società cooperativa.

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - verso i creditori sociali In genere.

L'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall'escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che - in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) - si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l'eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, pur avendo correttamente qualificato ex art. 2394 c.c. l'azione esperita dalla creditrice di una cooperativa edilizia, non aveva considerato che gli amministratori, senza rilievi da parte del revisore, avevano dapprima predisposto un bilancio con poste patrimoniali falsificate e così consentito alla società di proseguire l'attività nonostante la causa di scioglimento costituita dalla perdita del capitale sociale e, poi, proceduto all'assegnazione ai soci degli immobili costruiti, compiendo un atto gestorio che, sebbene rientrante nello scopo sociale, era idoneo a pregiudicare l'integrità del patrimonio della società in scioglimento).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28613 del 07/11/2019 (Rv. 655962 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2394, Cod_Civ_art_2519, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_2476