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Successione di impresa individuale – Cass. n. 40922/2021

Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - proroga - recesso del socio - Società di persone - Successione di impresa individuale - Trasformazione societaria - Equiparabilità - Esclusione - Conseguenze.

 

La successione di un'impresa individuale ad una società di persone non può assimilarsi alla trasformazione societaria, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un patrimonio separato; ne consegue che il giudizio avverso un avviso di accertamento, emesso nei confronti di una società di persone, è correttamente instaurato da parte dell'impresa individuale che è succeduta alla stessa anteriormente alla proposizione del ricorso di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 40922 del 21/12/2021 (Rv. 663512 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2272, Cod_Civ_art_2308, Cod_Civ_art_2498

 

Corte

Cassazione

40922

2021