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tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) –

imposta sulla pubblicità Pubblicità effettuata sui veicoli - Esenzione prevista dall'art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Trasporto per conto proprio della merce da parte del produttore - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposta sulla pubblicità, sono esenti, ex art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, solo i veicoli di proprietà di un'impresa di autotrasporto realmente impiegati in tale attività, anche per conto terzi, e non anche quelli di proprietà di un'impresa di produzione di beni e servizi che effettui, come attività strumentale, il trasporto per conto proprio della merce prodotta, atteso che solo così ristretta l'esenzione è coerente con le altre disposizioni che assoggettano all'imposta i "veicoli in genere", su cui è esposta pubblicità, purché il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2631 del 11/02/2015