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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10934 del 27/05/2015

Litisconsorzio processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Ordine d'integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10934 del 27/05/2015

In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10934 del 27/05/2015