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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8114 del 22/04/2016

Contribuenti assoggettabili a regimi speciali - Disciplina delle opzioni - Estensione ai comportamenti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997 - Applicabilità anche alle modalità di tenuta delle scritture contabili.

In tema di imposte dirette ed IVA, l'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, nella parte in cui prevede che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, non prevede due fattispecie alternative di comportamenti equipollenti alla dichiarazione espressa di opzione, ma delimita un'unica complessa fattispecie, considerata dal legislatore come indice significativo della scelta del regime da parte del contribuente: pertanto, l'art. 4 della legge n. 342 del 2000, il quale fornisce l'interpretazione autentica della predetta disposizione, dichiarandola applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, non si riferisce soltanto ai regimi di determinazione dell'imposta, ma anche alle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8114 del 22/04/2016