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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi fondiari - reddito agrario - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8128 del 22/04/2016

Reddito agricolo - Attività connessa ad attività agricola - Requisiti.

In tema d'imposte sui redditi, le attività agricole vanno qualificate come "connesse" quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente "ratione temporis", dell'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8128 del 22/04/2016