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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22131 del 22/09/2017

Interessi attivi maturati in favore di una società su un finanziamento fruttifero- Indifferenza della riscossione ai fini della tassazione- Dilazione di pagamento- Irrilevanza ai fini tributari.

In tema di reddito d’impresa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis") gli interessi attivi (nella specie maturati sul finanziamento fruttifero concesso ad una società controllata) sono computabili come reddito nell'esercizio in cui sono maturati, cosicché la dilazione di pagamento intervenuta successivamente a tale momento è un atto rilevante ai fini civilistici ma non idoneo ad estinguere l'obbligazione tributaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22131 del 22/09/2017