Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 23155 del 04/10/2017
Determinazione del reddito - detrazioni - ammortamenti - beni immateriali Deroga alla deducibilità dei costi da gestione di partecipazione societaria – Applicabilità – Fenomeno economico analogo a quello conseguente al diritto di usufrutto - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, la deroga alla deducibilità dei costi da gestione di partecipazione societaria prevista dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 si applica ai diritti che realizzano un fenomeno economico analogo a quello conseguente al diritto di usufrutto, senza che rilevi ai fini tributari lo strumento giudico adottato a tale scopo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto detta deroga in una fattispecie nella quale il diritto agli utili derivava da un contratto di sottoscrizione di "bond", in esecuzione del quale si era verificata una sopravvenienza passiva ed era stata acquisita una partecipazione totalitaria dalla società ricorrente, immediatamente dismessa ed utilizzata per liberare, mediante l'anticipata distribuzione degli utili e la riduzione del capitale sociale, le somme necessarie ad estinguere il debito contratto per sottoscrivere i "bond" e garantito da un pegno sugli stessi, lucrando il differenziale sull'imposizione fiscale agevolata dei dividendi).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 23155 del 04/10/2017