Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25566 del 27/10/2017
Indicazione nella dichiarazione di perdite pregresse - Equiparazione alla manifestazione di volontà di utilizzo in compensazione - Esclusione - Chiara indicazione del periodo di imposta - Necessità.
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'art. 84 TUIR (vigente "ratione temporis"), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che essa deve essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25566 del 27/10/2017