Skip to main content

Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale – Cass. 14044/2019

Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale – Cass. 14044/2019

Il contribuente che abbia commesso un errore nella dichiarazione dei redditi, dal quale sia derivato un maggiore prelievo fiscale, può procedere alla correzione chiedendo all'amministrazione il rimborso di quanto pagato in eccesso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999), anche se l'errore è intervenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 435 del 2001, che ha introdotto l'istituto della dichiarazione dei redditi integrativa: peraltro, il diritto al rimborso non si consolida, qualora l'Amministrazione finanziaria non effettui la rettifica nel termine previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (testo applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 1 del d.P.R. n. 506 del 1979), che ha natura meramente ordinatoria (come precisato dall'art. 28, comma 1, della l. n. 449 del 1997), ovvero non compia alcun accertamento nel termine stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché tali termini operano solo con riferimento all'accertamento dei crediti, e non dei debiti, dell'Erario, gravando quindi sul contribuente, che impugni il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'onere di provare, in base alle regole generali, il vantato diritto al rimborso.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14044 del 23/05/2019 (Rv. 654327 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova

Cod. Proc. Civ. art. 115 – Disponibilità delle prove