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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30912 del 27/11/2019 (Rv. 656083 - 01)

Accise - Termine biennale di decadenza per domanda rimborso - Decorrenza - Indebito relativo al pagamento del tributo - Avvenuto adempimento - Sussistenza - Sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento - Irrilevanza - Fondamento - Indebito per fatto successivo - Decorrenza dal fatto costitutivo ulteriore - Obbligazione autonoma - Fattispecie.

In tema di accise sul consumo dell'energia elettrica, il termine biennale, entro cui il contribuente può far valere eventuali indebiti ex art. 14, comma 2, del d. Igs. n. 504 del 1995, decorre dal pagamento dell'imposta se la domanda è fondata sulla primitiva operazione, anche quando, in presenza di diritti quesiti od esauriti alla data del verificarsi della decadenza, sia sopravvenuta la declaratoria di incompatibilità del tributo con l'ordinamento, stante l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, mentre decorre dal verificarsi dell'ulteriore fatto di rilevanza costitutiva, successivo rispetto a quello posto a base dell'originaria operazione, se la richiesta è fondata su di esso, trattandosi di autonoma obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il termine biennale di presentazione della domanda di rimborso fondata sull'intervenuta abrogazione delle addizionali provinciali sull'accisa sull'energia elettrica con decorrenza dall'anno 2012, avesse iniziato a decorrere da quest'ultimo termine e non dall'avvenuto pagamento).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30912 del 27/11/2019 (Rv. 656083 - 01)