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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - operazioni permutative e dazioni in pagamento iva – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2146 del 30/01/2020 (Rv. 656680 - 01)

Operazione permutativa ex art. 11 d.p.r. n. 633 del 1972 - Esecuzione della prestazione di servizi corrispondente all'impegno alla cessione di beni o all'esecuzione di altri servizi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di IVA, costituisce operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre a quella civilistica di cui all'art. 1552 c.c., anche lo scambio di servizi con altri servizi, senza che sia di ostacolo che, all'esecuzione di una prestazione di servizi, corrisponda il solo impegno ad eseguire una cessione di beni o un'altra prestazione di servizi, essendo il risultato traslativo, coincidente con il bene futuro, ad essere assunto come termine di scambio con la prestazione di servizi già eseguita, corrispondente al bene presente. Ne consegue che la permuta rilevante ai fini IVA non va considerata come un'unica operazione ma come più operazioni tra loro indipendenti, seppur corrispettive, soggette a separata imposizione e, ai medesimi fini, a separati obblighi formali e sostanziali, in quanto imponibili al momento della loro esecuzione. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto operazione permutativa ex art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, la convenzione tra una società ed un Comune in forza della quale quest'ultimo aveva conferito all'impresa la concessione per l'estrazione e la commercializzazione di materiale ghiaioso, in cambio dell'impegno della società alla riqualificazione ambientale, cassando con rinvio la pronuncia della CTR che aveva escluso che la prestazione di recupero ambientale presente nella convenzione, fosse imponibile ai fini IVA poiché priva dell'indicazione dei costi e del valore).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2146 del 30/01/2020 (Rv. 656680 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)