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Accessi, ispezioni, verifiche – Cass. n. 334/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - accessi, ispezioni, verifiche - autorizzazioni Ispezione – Finalità - Autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 – Portata - Imposizione di limitazioni all'ispezione diverse da quelle attinenti al potere di accertamento - Esclusione.

L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1973, in esito a valutazione della necessità di incidere sull’andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione; l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 334 del 13/01/2021