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Utili distribuiti ai soci – Cass. n. 18361/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di capitale - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Utili distribuiti ai soci - Imposta a carico della società - Conguaglio ex art. 2, comma 3, della l. n. 649 del 1983 - Presupposti - Limiti.

 

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2 della l. n. 649 del 1983, nel disciplinare il rapporto tra le imposte sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta spettante ai soci, al fine di evitare o attenuare la doppia imposizione, prevede, al comma 3, che, nel caso in cui gli utili distribuiti ai soci derivino da riserve o da altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso al 1983, non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari ai 9/16 del relativo ammontare; pertanto, la società che intenda sottrarsi al pagamento di tale maggiorazione è tenuta a indicare, nella relazione degli amministratori o in allegato alla dichiarazione dei redditi, il prospetto analitico delle riserve di cui al sesto comma del citato art. 2.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18361 del 28/06/2021 (Rv. 661798 - 01)

 

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