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Disavanzo da annullamento di quote o azioni dell'incorporata – Cass. n. 18235/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) – liquidazione - Trasformazione e fusione di imprese - Fusione per incorporazione di società - Disavanzo da annullamento di quote o azioni dell'incorporata - Affrancamento gratuito - Condizioni - Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1997 - Prova a carico dell'incorporante - Sussistenza.

 

In tema di imposte sui redditi, in caso di fusione per incorporazione di società, è onere dell'incorporante, che intenda fruire del regime di affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento delle quote o delle azioni dell'incorporata, dare prova di tutte le operazioni eseguite prima della fusione (e non solo di alcune), in modo tale da dimostrare, come previsto dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1997 (applicabile "ratione temporis"), che i componenti positivi di reddito relativi alle partecipazioni annullate siano già stati assoggettati a tassazione da parte dei precedenti possessori.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18235 del 24/06/2021 (Rv. 661791 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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