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Atti di trasferimento di immobili – Cass. m. 18103/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - imposta di registro - Atti di trasferimento di immobili - Determinazione del valore - Criteri di valutazione - Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Criteri paraordinati - Conseguenze.

 

In tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall'art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati", sicché l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", purché questi ultimi non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021 (Rv. 661783 - 02)

 

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