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Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni tari – Cass. n. 17617/2021

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni tari - tosap - Rispettivi presupposti impositivi - Area pubblica destinata a parcheggio - Interpretazione del contratto tra proprietario (Comune) e concessionario del servizio - Criteri.

 

La disciplina di TARI e TOSAP è differente poiché, pur presupponendo entrambe una relazione di fatto tra il soggetto passivo ed un bene immobile (aree scoperte, locali, strade, piazze), nel caso della TARI vi è la detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un'area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, mentre nel caso della TOSAP il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche "sine titulo", sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare. Ne consegue che, con riferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra il proprietario dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi tenendo conto dei differenti presupposti impositivi tra i due tributi: in particolare, riguardo alla TARI, verificando attraverso una lettura complessiva delle clausole se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio; in tema di TOSAP, invece, l'interpretazione del contratto deve essere finalizzata a verificare se l'area occupata sia sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limiti a gestire il servizio di parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non del concessionario.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17617 del 21/06/2021 (Rv. 661761 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

 

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17617

2021