Skip to main content

Scioglimento pregressa donazione di immobile sito nel medesimo Comune – Cass. n. 17631/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Acquisto della prima casa - Scioglimento pregressa donazione di immobile sito nel medesimo Comune - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento - Retroattività degli effetti della donazione - Irrilevanza.

 

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto altro immobile posto nello stesso Comune, poiché, al momento in cui compie l'acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace sulla sussistenza della condizione prevista dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, senza che assuma rilevanza la retroattività degli effetti della risoluzione consensuale, concordata in tale sede, in quanto valevole soltanto nei rapporti interni tra le parti, ferma comunque ogni valutazione dell'Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall'art. 10-bis l. n. 212 del 2000.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17631 del 21/06/2021 (Rv. 661764 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_769

 

corte

cassazione

17631

2021