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Disapplicazione di norme antielusive – Cass. n. 20011/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Disapplicazione di norme antielusive - Interpello disapplicativo - Mancata risposta dell’amministrazione finanziaria - Silenzio assenso - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

 

Il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la risposta all'interpello disapplicativo, in tema di società di comodo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 1, commi 6 e 7, d.m. n. 259 del 1998, non determina la preclusione per l'ufficio di procedere all'adozione dell'avviso di accertamento, non rinvenendosi in tali disposizioni la tipizzazione di un'ipotesi di silenzio assenso, a differenza di quanto previsto in tema di interpello ordinario dall'art. 11 st.contr.; alla fattispecie non è, peraltro, applicabile l'istituto disciplinato dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, il quale si riferisce ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20011 del 14/07/2021 (Rv. 661881 - 01)

 

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