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Conferimento di azienda o di un suo ramo – Cass. n. 28787/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - pagamento dell'imposta accertata - Impresa - registro delle imprese - Conferimento di azienda o di un suo ramo - Cessione dei crediti di imposta del cedente - Efficacia nei confronti dell’Amministrazione - Notifica ex art. 69, R.d. 2440 del 1923 - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 

Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 28787 del 19/10/2021 (Rv. 662618 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2559

 

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Cassazione

28787

2021