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Sopravvenuto annullamento dell'accertamento IRPEF e ILOR nei confronti dei soci di società – Cass. n. 27641/2021

Tributi erariali diretti - riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - consegna di ruoli agli esattori - Sopravvenuto annullamento dell'accertamento IRPEF e ILOR nei confronti dei soci di società di fatto per l'accertata inesistenza della società - Automatico annullamento dell'accertamento in capo ai pretesi soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

 

Nel caso in cui l'accertamento ai fini IRPEF e ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato sull'esistenza di una società di fatto, l’eventuale suo annullamento, per insussistenza della società stessa, non determina l'automatico venir meno dell'accertamento in questione, dovendo il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci singolarmente o anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 599 del 1973 discende che, in ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti, l'ILOR fa carico alla società e l'IRPEF (o l'IRPEG, se uno dei soci di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Se è accertata l'esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell'imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell'ILOR; se invece venga accertata l'inesistenza della società di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall'attività economica ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell'attività; ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell'Ufficio, individualmente a ogni ipotizzato socio l'avvenuto svolgimento di quell'attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27641 del 12/10/2021 (Rv. 662427 - 01)

 

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Cassazione

27641

2021