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Agevolazioni per l'acquisto della prima casa – Cass. n. 28055/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Cittadino italiano iscritto all'AIRE residente all'estero ma non emigrato - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis dell'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la situazione del cittadino residente all'estero ma iscritto all'Aire non può essere equiparata a quella del cittadino italiano emigrato all'estero, espressamente prevista dalla norma, sia in quanto le norme fiscali che stabiliscono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sia alla luce della "ratio" della norma che è quella di incentivare il mantenimento di un collegamento tra la comunità nazionale ed il cittadino che ne abbia fatto parte e sia stato costretto ad espatriare (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il beneficio ad una cittadina iscritta all'AIRE, residente negli Stati Uniti, che aveva acquistato la cittadinanza italiana per avere contratto matrimonio con un italiano e che non era mai stata residente in Italia).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28055 del 14/10/2021 (Rv. 662474 - 01)

 

Corte

Cassazione

28055

2021