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Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo – Cass. n. 34854/2021

Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - ANAS - Assimilabilità allo Stato - Esclusione - Acquisto da parte dello Stato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono allANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione "espropriante o acquirente" di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione "espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo", con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34854 del 17/11/2021 (Rv. 663051 - 01)

 

Corte

Cassazione

34854

2021