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Regime agevolato per il calcolo dell'I.V.A. – Cass. n. 3857/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Agenzia di viaggio - Regime agevolato per il calcolo dell'I.V.A. - Art. 74 ter, comma 5-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Disponibilità del servizio turistico - Sufficienza.

 

In materia di IVA, ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 74-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, il successivo comma 5-bis non richiede che l'agenzia di viaggi acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, limitandosi, con termine generico, a prevedere che ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui acquisti dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori da erogare ai clienti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 3857 del 08/02/2022 (Rv. 663879 - 01)

 

Corte

Cassazione

3857

2022