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Effetto sospensivo del termine per impugnare – Cass. n. 15430/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - Istanza di definizione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Effetto sospensivo del termine per impugnare - Applicabilità dell'art. 155, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di accertamento con adesione, qualora il termine di sospensione di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cada in un giorno festivo, non si applica il principio della proroga di diritto al successivo giorno non festivo di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., atteso che il decorso di detto termine non comporta l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza dall'esercizio di una facoltà, essendo volto solo a garantire al contribuente uno "spatium deliberandi" finalizzato a valutare l'opportunità di proporre la relativa istanza.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15430 del 13/05/2022 (Rv. 664605 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155

 

Corte

Cassazione

15430

2022