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Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto – Cass. n. 20327/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - altri costi ed oneri - contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere - Determinazione del reddito d'impresa - Contratto di "sale and lease back" - Plusvalenze - Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto - Applicazione del principio contabile IAS 17 - Fondamento.

 

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" vanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425 bis, comma 4, c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20327 del 23/06/2022 (Rv. 665027 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2425

 

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2022