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Ritenute d'acconto sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali – Cass. n. 35098/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - interessi e redditi di capitale - Ritenute d'acconto sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali - art. 7, comma 12, del d.l. n. 323 del 1996 - Aumento della misura percentuale delle somme da versare ad ogni scadenza - Anni 1996, 1997 e 1998 - Modificazione dell'importo totale dovuto - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di ritenute da versare, a titolo di acconto ed in due scadenze di pari importo, ex art. 35 del d.l. n. 46 del 1976 (conv. con modif. dalla l. n. 249 del 1976), da parte delle aziende e degli istituti di credito, sugli interessi attivi maturati dalla clientela sui conti, l'art. 7, comma 12, del d.l. n. 323 del 1996 (conv. con modif. dalla l. n. 425 del 1996) ha elevato, relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998, la misura percentuale della somma da versare per ciascuna scadenza, ma non ha modificato l'importo totale dovuto, pari ai nove decimi delle ritenute, di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, come stabilito dal predetto art. 35.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35098 del 29/11/2022 (Rv. 666407 - 02)

 

Corte

Cassazione

35098

2022