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compensatio lucri cum damno‭"‬ -‭ ‬notariato‭ ‬-‭ ‬responsabilità professionale Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26908‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Trasferimento di bene immobile‭ ‬-‭ ‬Fallimento anteriore del venditore‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Inefficacia dell'atto di acquisto verso i creditori‭ ‬-‭ ‬Responsabilità contrattuale del notaio rogante‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Criteri di liquidazione del danno da risarcire‭ ‬-‭ ‬Detrazione dal valore dell'immobile del vantaggio economico tratto dal temporaneo godimento del bene‭ ‬-‭ ‬Necessità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza‭ ‬n.‭ ‬26908‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito,‭ ‬risultando per tale ragione l'atto privo di effetti verso i‭ ‬creditori.‭ ‬Il bene,‭ ‬pertanto,‭ ‬deve essere restituito e l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito,‭ ‬il cui ammontare‭ ‬è pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio,‭ ‬detratto l'importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26908‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭