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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015

Danno non patrimoniale - Liquidazione - Unitarietà - Nozione - Danno alla salute - Invalidità permanente e inabilità temporanea - Autonoma monetizzazione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015

In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015