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Risarcimento del danno – Danno ambientale - Giudizi risarcitori pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 - Disciplina applicabile - Modalità di liquidazione del danno. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16806 del 13/08/2015

Danno ambientale - Giudizi risarcitori pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 - Disciplina applicabile - Modalità di liquidazione del danno. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16806 del 13/08/2015

In tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 cit., ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest'ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti. Ne consegue che non residua alcun danno ambientale risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio, da verificarsi alla stregua della nuova normativa.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16806 del 13/08/2015