Risarcimento - equivalente pecuniario - riferimento al tempo della liquidazione.*
Funzione del risarcimento del danno e quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si troverebbe se non fosse accaduto l'evento dannoso. Ne consegue che, se l'evento ha causato una perdita di un bene diverso dal denaro, il risarcimento si attua mediante l'attribuzione di una somma che rappresenti l'equivalente pecuniario, al momento della liquidazione, del bene perduto.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 22/06/1972