Risarcimento del danno - nelle obbligazioni pecuniarie - valutazione e liquidazione - svalutazione monetaria - maggiori danni – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966
Pregiudizio derivato dalla mancata disposizione della somma dovuta - onere della prova - a carico del creditore - presunzioni - ammissibilita - riferimento alle sole qualita personali del creditore - insufficienza.*
I maggiori danni dipendenti dalla svalutazione monetaria che, nelle obbligazioni pecuniarie, spettano al creditore, oltre gli interessi moratori, devono concretarsi nel particolare pregiudizio che il creditore deve dimostrare di aver subito per non aver potuto a tempo debito disporre della somma dovutagli, la quale, se riscossa tempestivamente, sarebbe stata impiegata in acquisto di beni o avrebbe evitato l'alienazione di beni che, nell'una e nell'altra ipotesi,si sarebbero sottratti agli effetti della svalutazione. Tale prova puo, in congrui casi emergere anche da elementi di carattere presuntivo, ma l'efficacia probatoria di tale presunzione incontra un limite se riferita alle sole qualita personali del creditore, in difetto del concorso di altri elementi concreti, idonei ad integrare la dimostrazione della sussistenza del pregiudizio lamentato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966