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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017

Danno da "fermo tecnico" di imbarcazione - Risarcibilità - Oneri probatori e di allegazione della parte - Necessità.

Il danno da "fermo tecnico" di un’imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l’onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017