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Valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Cass. 14746/2019

Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"; pertanto, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente "more uxorio" del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019 (Rv. 654307 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1226 – Valutazione equitativa del danno

Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

Cod. Civ. art. 2056 – Valutazione dei danni

Cod. Civ. art. 2059 – Danni non patrimoniali