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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020 (Rv. 657765 - 01)

Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Determinazione - Periodo di riferimento - Conseguenze.

Nell’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur”, con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020 (Rv. 657765 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056