Skip to main content

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)

Invalidità personale - Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance" - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.

In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697