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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)

Invalidita' personale - permanente - Lesione della salute di rilevante entità - Soggetto non svolgente attività lavorativa - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.

Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, occorsa a soggetto che, all'epoca del sinistro, non svolgeva alcuna attività lavorativa, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - a fronte di un'invalidità permanente del 36% occorsa a un sedicenne provvisto di un livello d'istruzione non elevato, tradottasi in disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino - non gli aveva riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa generica, né in termini di "appesantimento” del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059